Associazione Internazionale
Coordinamento europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia
|
|
Preambolo
Secondo le conclusioni dell’incontro internazionale per il diritto a vivere in famiglia degli stranieri in
Europa,
tenutosi a Bruxelles il 4, 5 e 6 novembre 1993:
|
I - Denominazione, sede, obiettivi
|
Articolo 1
|
|
E’ costituita un’associazione internazionale senza fini di lucro, denominata Coordinamento europeo per il
diritto degli stranieri a vivere in famiglia. Tale associazione è retta dalle disposizioni del Titolo III
della legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni internazionali
senza scopo di lucro e le fondazioni.
|
Articolo 2
|
|
La sede sociale dell’associazione è attualmente fissata a Bruxelles, in Avenue du Parc 89 – c/o CEFA-UO- 1060
Bruxelles. Tale sede può essere trasferita in qualunque altra località del Belgio, per semplice decisione del
Consiglio di Amministrazione da pubblicarsi negli Annessi del Moniteur belge entro la fine del
mese in corso al momento della decisione.
|
Articolo 3
|
|
L’associazione, senza alcun fine di lucro, ha come primo scopo di far sì che siano prese, a livello
dell'Unione Europea, le misure atte a garantire il diritto di vivere in famiglia agli stranieri residenti in
uno degli Stati dell'Unione.
Il suo secondo scopo è di partecipare alla costruzione di un'Europa democratica e sociale dove i
membri delle famiglie immigrate trovino senza discriminazioni il loro posto di cittadini.
Le attività che l’associazione intende svolgere per promuovere il diritto di vivere in famiglia degli
stranieri originari da paesi terzi residenti in uno degli Stati dell’Unione Europea e di partecipare alla
costruzione di un’Europa democratica e sociale dove i membri delle famiglie immigrate trovino senza
discriminazioni il loro posto di cittadini sono soprattutto:
- campagne di sensibilizzazione del movimento associativo e sindacale;
- campagne di petizione per migliorare le legislazioni a livello europeo;
- promozione, elaborazione ed esecuzione di progetti di ricerca, di informazione, di sensibilizzazione e di
azione che contribuiscano a raggiungere gli scopi descritti sopra;
- azioni di lobbying preso i decisori perché siano prese, a livello dell’Unione Europea e degli Stati membri,
le misure atte a garantire il diritto di vivere in famiglia agli stranieri residenti in uno degli Stati
dell’Unione;
- partecipazione a progetti e campagne condotti da altre associazioni o organizzazioni aventi scopi
simili.
Il Coordinamento agisce in collaborazione o attraverso le associazioni membri e soprattutto, nei paesi in cui
siano stati creati, tramite i coordinamenti nazionali.
|
II - Membri
|
Articolo 4
|
|
Il Coordinamento europeo è costituito da persone fisiche e morali, legalmente costituite secondo le leggi del
loro paese d’origine, che ne condividono gli obiettivi e aderiscono al presente statuto.
|
|
Si dividono in :
- Membri aderenti: associazioni internazionali o europee, associazioni dei diversi paesi dell’Unione
europea;
- Membri associati: persone fisiche, non sottoposte al pagamento dell’adesione annuale.
|
Articolo 5
|
|
L’ammissione dei nuovi membri è subordinata alle seguenti condizioni:
- Le associazioni internazionali o europee sono ammesse su decisione del Consiglio di amministrazione.
- Le associazioni di ogni paese sono similmente ammesse su decisione del Consiglio di amministrazione, dopo
aver chiesto il parere del coordinamento, dove questo esista nel paese interessato.
- I membri associati (persone fisiche) sono ammessi su decisione del Consiglio e devono essere presentate da
almeno due membri del Consiglio di amministrazione.
- Il Consiglio d’amministrazione, ad ognuna delle sue riunioni, statuisce sulle richieste di ammissione
presentate.
La qualità di membro si perde in seguito a dimissione, decesso o radiazione. La dimissione deve essere
confermata tramite lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione. La
radiazione per motivi gravi può essere proposta dal Consiglio di amministrazione, che avrà previamente
invitato l’interessato tramite lettera raccomandata a fornire le proprie spiegazioni al Direttivo: viene
pronunciata dall’Assemblea generale, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.
Le associazioni che non pagano la quota di adesione per due anni consecutivi perdono automaticamente la
qualità di membro effettivo.
|
III - Assemblea Generale
|
Articolo 6
|
|
L’Assemblea generale ha potere plenario per consentire la realizzazione degli obiettivi del Coordinamento.
È costituita dall’insieme dei membri del Coordinamento.
Solo i membri aderenti in regola con l’adesione hanno diritto di voto, disponendo di un voto a testa.
I membri associati partecipano all’Assemblea generale avendo solo voto consultativo.
E’ l’unica competente per:
- approvare i rapporti di attività e i rapporti morali e discutere e approvare il rapporto di
orientamento;
- approvare i bilanci e i conti finanziari;
- eleggere e revocare gli amministratori;
- eleggere e revocare i membri della commissione di controllo finanziario, che non possono essere membri del
Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea generale è convocata ogni due anni dal Presidente o, in sua mancanza, da un vice Presidente, alla
sede sociale o al luogo indicato nella convocazione.
La convocazione viene inviata 30 giorni prima dell’Assemblea Generale e contiene l’ordine del giorno.
Un’Assemblea Generale straordinaria potrà essere convocata dal Presidente o da un vice-Presidente; la
convocazione di un’Assemblea Generale straordinaria è obbligatoria se la metà dei membri del Consiglio di
Amministrazione o i due terzi del Comitato esecutivo lo richiedono, nei casi seguenti:
- modifiche dello Statuto: in questo caso, l’Assemblea straordinaria statuisce con la maggioranza dei due
terzi dei membri aderenti presenti o rappresentati.
- Dissoluzione dell’ associazione: cfr. art. 14.
I membri aderenti e associati ricevono precedentemente l’ordine del giorno, il rapporto di attività e il
rapporto finanziario, le proposte di decisione sottoposte alla loro approvazione e la lista dei candidati per
l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione.
I membri che non possono essere presenti all’Assemblea sono invitati a delegare un membro aderente
all’associazione, tenuto conto del fatto che nessun membro aderente può detenere più di cinque mandati, il suo
compreso.
|
Articolo 7
|
|
L’Assemblea generale non potrà deliberare validamente se almeno la metà dei membri aderenti non è presente o
rappresentata. Salvo nei casi eccezionali previsti dal presente statuto, le decisioni e risoluzioni vengono
prese a maggioranza dei membri aderenti realmente presenti o rappresentati. Non si potrà statuire su nessuna
questione che non sia stata inserita nell’ordine del giorno.
Le decisioni dell’Assemblea sono oggetto di un verbale scritto e firmato da due membri del Comitato
esecutivo. Vengono conservate in un registro custodito alla sede sociale dell’Associazione.
|
Articolo 8
|
|
Lo statuto può essere modificato solo da un’Assemblea straordinaria, in cui decide la maggioranza dei due
terzi dei membri aderenti presenti o rappresentati.
Le modifiche proposte devono essere state sottoposte al Comitato esecutivo almeno due mesi prima della data
dell’Assemblea Generale successiva. Il Comitato è tenuto a sottoporle all’Assemblea straordinaria qualora
siano presentate dal Consiglio di amministrazione e siano appoggiate da almeno un terzo dei membri
aderenti.
Nel caso in cui il quorum dei due terzi non sia raggiunto, una seconda Assemblea generale straordinaria si
pronuncia in modo valido e definitivo nell’arco di un mese, qualunque sia il numero dei membri aderenti
presenti o rappresentati.
Le modifiche adottate diventano effettive dopo la loro approvazione per decreto reale o ministeriale e la
loro pubblicazione negli annessi del Moniteur belge.
|
IV - Amministrazione e Direzione
|
Articolo 9
|
|
Il Coordinamento è diretto da un Consiglio di amministrazione composto da dodici a ventiquattro membri
titolari e altrettanti membri supplenti, eletti dall’Assemblea generale per un mandato di quattro anni.
Il Consiglio di amministrazione è rinnovabile per metà ogni due anni.
I membri uscenti sono rieleggibili. Gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea generale
statuente alla maggiorità dei sue terzi dei membri aderenti presenti o rappresentati.
|
Articolo 10
|
|
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente o su
richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
La convocazione viene inviata 30 giorni prima della riunione e contiene l’ordine del giorno e l’indicazione
del luogo dove si terrà.
- Determina le vie e i mezzi per raggiungere gli obiettivi definiti daIl’Assemblea generale.
- Prende tutte le decisioni tra due Assemblee Generali nel quadro delle finalità dell’associazione e ne rende
conto all’assemblea generale successiva.
- Elegge, quando sia necessario, il Comitato incaricato di vegliare all’esecuzione delle decisioni.
- Convalida, se è il caso, il regolamento interno.
- Approva provvisoriamente il preventivo e i conti e li sottomette alla successiva Assemblea generale per la
ratifica dei due anni.
Il Consiglio non può deliberare se almeno la metà dei suoi membri non è presente o rappresentata dai membri
supplenti. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei membri titolari presenti o rappresentati dai loro
supplenti, i quali votano solo in caso di assenza del titolare ; in caso di parità, il voto del Presidente è
preponderante.
Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono oggetto di un verbale scritto firmato da due membri del
Comitato esecutivo. Sono conservati nel registro menzionato all’articolo 7.
|
Articolo 11
|
|
Il Consiglio d’amministrazione elegge al suo interno un Comitato esecutivo composto da quattro a sette
persone, comprendente un Presidente, uno o più vice-Presidenti, un Segretario generale e un Tesoriere.
Il Comitato esecutivo può avvalersi dell’apporto di ogni amministratore o persona la cui competenza gli
sembri necessaria e ne informerà il Consiglio di Amministrazione nei più brevi termini.
Tutti gli atti che impegnano l’associazione devono essere firmati, salvo procure speciali, dai due
amministratori.
Le azioni giudiziarie, di appello o di difesa, sono seguite dal Consiglio di amministrazione rappresentato
dal suo presidente o da un amministratore designato a questo scopo.
|
V - Risorse, budget e conti
|
Articolo 12
|
|
Le risorse de l’associazione sono costituite dalle quote versate dai membri aderenti, da partecipazioni
specifiche, da sovvenzioni pubbliche o private e dai proventi della vendita delle pubblicazioni e delle
manifestazioni eventualmente organizzate.
L’ammontare della quota richiesta ai membri aderenti è fissato dall’Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di amministrazione.
|
Articolo 13
|
|
L’esercizio sociale è chiuso al 31 dicembre de l’anno civile.
Il Consiglio è tenuto a sottomettere alla ratifica dell’Assemblea generale il preventivo e i conti dell’anno,
qualora non abbia avuto luogo un’assemblea Generale, e alla sua approvazione il bilancio dell’esercizio già
chiuso e il preventivo dell’esercizio successivo.
|
Articolo 14
|
|
L’associazione può essere sciolta da un’Assemblea generale straordinaria. Questa Assemblea potrà deliberare
validamente solo se la metà dei membri aderenti è presente o rappresentata; le decisioni saranno prese alla
maggioranza dei due terzi.
In caso di scioglimento, i beni dell’Associazione saranno devoluti a un’associazione con obiettivi simili. La
decisione di dissoluzione dovrà essere pubblicata negli Annessi del Moniteur belge.
|
Articolo 15
|
|
Tutto ciò che il presente statuto non prevede e in particolare le pubblicazioni da effettuare negli Annessi
del Moniteur belge, sarà regolato in modo conforme alle disposizioni di legge, in particolare
conformemente alle disposizioni del Titolo III della Legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza
scopo di lucro, le associazioni internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni.
|